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Il Parlamento Europeo condanna la grazia a Safarov

13 settembre 2012
Camere del Parlamento Europeo

BRUXELLES: Il Parlamento Europeo, con 58 voti favorevoli, 13 contrari e 5 astenuti, ha adottato giovedì una risoluzione con cui deplora la decisione da parte dell’Azerbaijan di concedere la grazia al detenuto Ramil Shafarov, che ha assassinato la sua vittima a colpi d’ascia, e l’accoglienza da eroe che questi ha ricevuto dopo esser stato trasferito dall’Ungheria a Baku il 31 agosto.

Il testo conclusivo della risoluzione, tuttavia, solleva l’Ungheria da ogni responsabilità in materia. Precedenti bozze di accordo tra Ungheria e Azerbaijan, intercorse per via diplomatica, avevano stabilito che Safarov avrebbe continuato a scontare la detenzione a vita, una volta avvenuto il trasferimento.

Budapest ha trasferito Safarov, un soldato, in Azerbaijan lo scorso mese, e il Presidente azero Ilham Aliyv gli ha concesso la grazia, al momento del suo arrivo. Safarov aveva scontato otto anni della condanna all’argastolo per aver ucciso un ufficiale armeno durante un corso di addestramento NATO svoltosi in Ungheria nel 2004.

L’Armenia ha immediatamente interrotto i legami diplomatici con l’Ungheria e ha dichiarato che il rilascio di Safarov, accolto come un eroe al suo ritorno, è stato un “grave errore”.

Nella risoluzione il Parlamento Europeo afferma che “Deplora la decisione del Presidente dell’Azerbaijan di concedere la grazia a Ramil Safarov, un omicida condannato dal tribunale di uno Stato Membro dell’Unione Europea…teme inoltre che questa azione metta a repentaglio tutti i processi di riconciliazione pacifica tra le società coinvolte e possa minare i possibili futuri sviluppi di una relazione pacifica tra i popoli nella regione.” 

La risoluzione afferma anche che la grazia a Safarov “è in contrasto con lo spirito degli accordi internazionali che consentono il trasferimento di un condannato da uno stato ad un altro, purchè la restante pena da scontare venga portata a termine nel nuovo stato.” 

“Si considera la grazia presidenziale concessa a Safarov una violazione delle assicurazioni diplomatiche date alle autorità ungheresi al momento della richiesta di trasferimento sulla base della Convenzione sul Trasferimento di Condannati,” asserisce la risoluzione. 

Il Parlamento Europeo ha anche dichiarato che “Deplora l’accoglienza da eroe riservata a Mr Safarov in Azerbaijan e la decisione di promuoverlo al rango di maggiore e pagargli otto anni di stipendio pregresso al suo arrivo, teme che questo episodio funga da esempio negativo per le future generazioni e le conseguenze di questa promozione e del riconoscimento concessa dallo stato azero.” 

 

Qui di seguito viene riportato il testo completo della risoluzione finale adottata giovedì dal Parlamento Europeo: 

Azerbaijan: il caso Ramil Safarov

Il Parlamento Europeo,

  • In riferimento alle precedenti risoluzioni sulla situazione in Azerbaijan, in particolare quelle relative i diritti umani;
  • In riferimento all’applicazione della legislazione internazionale sull’estradizione, e precisamente la Convenzione sul Trasferimento dei Condannati, conformemente alla quale si è stabilito che la cooperazione dovesse esser sviluppata allo scopo di portare a termine quanto stabilito dalle Corti di Giustizia per la riabilitazione sociale dei condannati, dando loro l’opportunità di scontare la detenzione in seno alla società cui appartengono;
  • In riferimento alla dichiarazione fatta dal suo Presidente, Martin Schulz, il 5 settembre 2012, in merito alla grazia concessa a Ramil Safarov in Azerbaijan;
  • In riferimento alle dichiarazioni congiunte rilasciate il 3 settembre 2012 dalla Massima Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica per la Sicurezza, Catherine Ashton, e dal Commissario Štefan Füle , relative al rilascio del Sig. Safarov;
  • In riferimento alla dichiarazione del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Thorbjǿrn Jagland, del 4 settembre 2012;
  • In riferimento alla lettera ufficiale ricevuta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Giustizia dell’Ungheria il 15 agosto 2012, inviata dal Ministro della Giustizia della Repubblica dell’Azerbaijan, Vilayat Zahirov;
  • In riferimento alla risoluzione del 18 aprile 2012 circa i negoziati per gli accordi tra Unione Europea e Azerbaijan; 
  • In riferimento alla dichiarazione rilasciata dal Primo Ministro ungherese Viktor Orban, il 3 settembre 2012, nella quale aveva fornito assicurazione che l’Ungheria aveva agito conformemente ai propri obblighi internazionali;
  • In riferimento agli Accordi di Cooperazione e Partnership tra Unione Europea e Azerbaijan, che sono entrati in vigore nel 1999, e ai negoziati in atto tra le due parti per il conseguimento di un nuovo accordo di associazione a sostituzione del precedente;
  • In riferimento alle norme 122(5) e 110(4) del Regolamento sulle Procedure;                                                                                                   
  1. Considerato che Ramil Safarov era rimasto detenuto in un carcere ungherese dal 2004 dopo aver brutalmente ucciso un collega armeno durante un corso gestito dalla NATO nell’ambito di un Programma per la Pace a Budapest, considerato che Mr Sfarov ha ammesso la propria colpa e non ha espresso alcun rimorso, motivando il suo gesto con il fatto che la vittima era un armeno;
  2. Considerato che il 31 agosto 2012 Mr Safarov, un tenente dell’esercito dell’Azerbaijan che è stato condannato all’ergastolo per omicidio in Ungheria, è stato trasferito in Azerbaijan a seguito di reiterate richieste inoltrate dalle autorità dell’Azerbaijan;
  3. Considerato che immediatamente dopo il trasferimento in Azerbaijan di Mr Safarov, il Presidente azero Ilham Aliyev, gli ha concesso la grazia in linea con la Costituzione della Repubblica dell’Azerbaijan e con l’articolo 12 della Convenzione sul Trasferimento dei Prigionieri;
  4. Considerato che l’artcolo 9 della Convenzione sul Trasferimento dei Prigionieri, di cui Ungheria ed Azerbaijan sono firmatari, stabilisce che una persona condannata nel territorio di uno stato può venir trasferito nel territorio di un altro stato per scontare colà la pena stabilita, a patto che le condizioni previste dalla convenzione siano rispettate;
  5. Considerato che il Ministro della Giustizia della Repubblica dell’Azerbaijan, Vilayat Zahirov, ha inviato una lettera ufficiale al Ministro dell’Amministrazione Pubblica e della Giustizia dell’Ungheria il 15 agosto 2012, nella quale ha affermato che l’espletamento delle decisioni dei tribunali di stati esteri circa il trasferimento di condannati per scontare il restante della pena in prigioni dell’Azerbaijan era stato eseguito nel rispetto dell’articolo 9 (1)(a)della Convenzione, senza alcuna conversione delle pene; considerato che successivamente ha dato assicurazione che, in base al Codice Penale della Repubblica di Azerbaijan, la punizione di un condannato all’ergastolo potrebbe unicamente venir commutata da un tribunale in una detenzione per un periodo specifico, e che il condannato potrebbe venir rilasciato con la condizionale sulla parola solo dopo aver scontato 25 anni dell’ergastolo; e considerato che le autorità azere hanno successivamente negato di aver fornito alcuna assicurazione diplomatica alle autorità ungheresi;
  6. Considerato che il tenente Safarov ha ricevuto un’accoglienza trionfale in Azerbaijan e, nell’arco di poche ore dopo il suo ritorno, gli è stata garantita la grazia presidenziale, è stato rimesso in libertà e promosso ai ranghi di maggiore durante una cerimonia pubblica;
  7. Considerato che la decisione di mettere in libertà Safarov ha provocato una diffusa serie di reazioni internazionali di condanna e disapprovazione;
  8. Considerato che il 31 agosto 2012 il Presidente armeno, Serzh Sargsyan, ha annunciato che l’Armenia ha sospeso le relazioni diplomatiche con l’Ungheria;
  9. Considerato che l’Azerbaijan partecipa attivamente alla Politica di Vicinato tra Europa e Partnership Orientale, è membro fondatore dell’Euronest e si è impegnato al rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle norme di legge, che sono i punti nodali di tali iniziative;
  10. Considerato che l’Azerbaijan è membro del Consiglio d’Europa ed ha aderito alla Convenzione Europea sui Diritti Umani (ECHR) nonché ad un certo numero di altri trattati internazionali relativi ai diritti umani, inclusa la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici;
  1. Ribadisce l’importanza delle norme di legge e dell’adempimento degli impegni presi;
  2. Deplora la decisione presa dal Presidente dell’Azerbaijan di concedere la grazia a Ramil Safarov, un omicida detenuto e condannato dal tribunale di uno stato Membro dell’Unione Europea; ritiene che tale decisione sia un gesto che potrebbe contribuire a un’ulteriore escalation nella tensione tra i due paesi, e che stia esacerbando i sentimenti di ingiustizia, accentuando la divisione tra quei paesi, ed esprime la massima convinzione che questa azione metta in pericolo tutti i processi di riconciliazione pacifica tra le società coinvolte e possa minare il possibile sviluppo futuro di contatti tra i popoli nella regione;
  3. Ritiene che, sebbene la grazia presidenziale concessa a Mr Safarov trovi letteralmente riscontro nella Convenzione sul Trasferimento dei Condannati, questa è contraria allo spirito dell’accordo internazionale, che fu stabilito al fine di autorizzare il trasferimento di una persona detenuta nel territorio di uno stato per scontare il restante della pena nel territorio di un’altra nazione;
  4. Considera la grazia presidenziale concessa a Mr Safarov una violazione delle garanzie diplomatiche date alle autorità ungheresi all’atto della richiesta da parte dell’Azerbaijan di trasferire un detenuto in base alla Convenzione sul Trasferimento dei Prigionieri;
  5. Deplora l’accoglienza da eroe accordata a Mr Safarov e la decisione di promuoverlo al rango di maggiore e di pagargli otto anni di stipendio arretrati al suo arrivo, ed è preoccupato per l’esempio sulle future generazioni di questa azione e per la promozione e i riconoscimenti da lui ricevuti dallo stato azero;
  6. Constata il senso di frustrazione presente in Azerbaijan ed in Armenia a seguito dell’assenza di ogni sostanziale processo di pace nel Nagorno-Karabach non giustifica né gli atti di vendetta né futili provocazioni che aggiungono ulteriore tensione ad una situazione già di per sé tesa e fragile;
  7. Esprime il proprio sostegno agli sforzi in atto dell’European External Action Service (EEAS), la Rappresentanza Speciale per il Caucaso meridionale e gli Stati Membri per eliminare le tensioni ed assicurare che nella regione è in atto un processo di pace;
  8. Sostiene i membri del Gruppo Minsk dell’OSCE nei loro sforzi di assicurare un sostanziale progresso nel processo di pace in Nagorno-Karabach con l’obiettivo di trovare un accordo duraturo e completo in conformità alla legislazione internazionale;
  9. Ritiene che l’Unione Europea dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nella soluzione del conflitto per il Nagorno-Karabach sostenendo la creazione di misure per la crescita della reciproca fiducia tra le comunità armena ed azera e la diffusione di idee di pace e riconciliazione da ambo le parti;
  10. Ribadisce la sua convinzione che i negoziati attualmente in corso tra Unione Europea ed Azerbaijan dovrebbero includere dei punti salienti relativi la salvaguardia e la promozione dei diritti umani e delle norme di legge;
  11. Condanna tutte le forme di terrorismo e l’uso di minacce di azioni terroristiche;
  12. Istruisce il proprio Presidente affinché trasmetta tale risoluzione all’EEAS, al Consiglio Europeo, alla Commissione di Rappresentanza dei rispettivi governi e parlamenti delle Repubbliche di Azerbaijan ed Armenia, al Consiglio d’Europa, all’OSCE e al Relatore Speciale della UE per i diritti umani e l’anti-terrorismo.
 

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